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T.U. 13/01/2006

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 1 La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 2 I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. Relazione all’articolo 172 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene recepito l’art. 5 ter, d.lgs. n. 190 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 173 (Modalità di realizzazione) (art. 6, d.lgs. 190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale. Relazione all’articolo 173 Il presente articolo codifica l’art. 6 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti: in particolare il riferimento all’art. 19 della L. 109/1994 con l’art. 46 del presente codice relativo alla modalità di realizzazione dei lavori pubblici.

Art. 174 (Concessione relative a infrastrutture) (art. 7, d.lgs. 190/2002) 1 Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo 2 eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel 3 bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al 4 successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella 5 determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del 6 concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le 7 previsioni del bando di gara. 8 9 Le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri 10 appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: 11 norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 148 a 151; 12 norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento; 13 verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra 14 concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal 15 contratto e dalle norme del codice civile. 16 17 I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati 18 e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per 19 la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono 20 successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la 21 realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente 22 generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa 23 collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in 24 sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con 25 la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 148 a 151. 26 27 E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere ad 28 estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 147, 29 previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro 30 delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al 31 Parlamento. 32 33 Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 114. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 34 Relazione all’articolo 174 Il presente articolo codifica l’art. 7 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 175 (Promotore) (art. 8, d.lgs. 190/2002) 1 Il Ministero pubblica sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. 2 Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153. 3 Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo

165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure. 4 Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3. 5 La gara di cui all'articolo 155 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 176. Relazione all’articolo 175 Il presente articolo codifica l’art. 8 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005) 1 Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga 2 all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione 3 di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la 4 realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto 5 preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, 6 contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. 7 8 Il contraente generale provvede: 9 a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto 10 aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non 11 sia stato posto a base di gara; 12 b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del 13 Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere 14 accordata al contraente generale; 15 c) alla progettazione esecutiva; 16 d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione; 17 e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare; 18 f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti 19 gestori; 20 g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle 21 forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, 22 secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 23  3. Il soggetto aggiudicatore provvede:  a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto  progetto non sia stato posto a base di gara;  b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;  c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;  d) al collaudo delle stesse;  e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di  prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di   esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. 24 Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto. 25 Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 114; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. 26 Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 27 Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi. 28 L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici. 29 Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.  10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna  autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara. 30 Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117. 31 Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 32 I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai conces- sionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 33 La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 34 Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente. 35 Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera. 36 Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12quater:

 

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